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Class action: al via la riforma

In vigore la legge 31/2019 che introduce l'azione di classe. Sul PST è attiva la piattaforma telematica per i depositi e la consultazione dei fascicoli

consumatoriE' entrata in vigore il 18 maggio, dopo 25 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, la legge 12 aprile 2019, n. 31, che introduce nell'ordinamento italiano l'azione di classe (la c.d. "class action").

Il battesimo della nuova disciplina, fissato inizialmente decorsi 12 mesi dalla pubblicazione, è stato ulteriormente prorogato (prima a 18, poi a 19 e infine a 25 mesi) per consentire la piena funzionalità del sistema telematico appositamente dedicato all'azione di classe all'interno del Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Proprio in concomitanza con l'entrata in vigore della legge il Ministero della Giustizia ha attivato la piattaforma telematica, prevista dall'art. 840-ter, comma 2, c.p.c., che dovrà supportare il funzionamento del nuovo strumento processuale garantendo l'agevole reperibilità delle informazioni contenute nell'area pubblica del portale.

Da oggi, i registri giudiziari civili consentono l'iscrizione dei procedimenti collettivi ex art. 840 bis c.p.c. e ss. introdotti dalla nuova legge.

Sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia, nella specifica sezione “Class Action – Azioni di Classe”, è quindi possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione.

Il Ministero ha reso inoltre disponibile un utile vademecum (testo in calce) che illustra le modalità di accesso al portale, di adesione all'azione di classe e di consultazione del fascicolo.

Vediamo in breve i punti principali della nuova disciplina, che si applicherà alle condotte illecite commesse dopo la data di entrata in vigore, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti. Contestualmente all'entrata in vigore della nuova legge sono abrogate le corrispondenti disposizioni sull'azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 d.lgs. n. 229/2003).

Sommario

Azione di classe: nozione
Procedimento dell'azione di classe
Sentenza di accoglimento dell'azione di classe
Procedura di adesione
Azione inibitoria collettiva 

Azione di classe: nozione

Il provvedimento introduce una disciplina organica dell'azione di classe, che dal Codice del consumo dove attualmente si trova viene riportata all'interno del Codice di procedura civile, in chiusura del Libro IV. Dopo il Titolo VIII dedicato all disciplina dell'Arbitrato è inserito il nuovo Titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi" (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies), nel quale è appunto disciplinata l'azione di classe. Sono inoltre inserite alcune nuove disposizioni dettaglio all'interno delle norme di attuazione del c.p.c., per disciplinare le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe.

Con l'azione di classe un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Possono proporre l'azione di classe soltanto le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, ferma Ferma la legittimazione di ciascun componente della classe..

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Procedimento dell'azione di classe

Sul piano processuale, la domanda per l'azione di classe è proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine suindicato sono riunite all'azione principale.

Il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità dell'azione di classe; l'ordinanza di ammissione, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire l'azione.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.); il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Se è disposta una c.t.u., l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso al c.t.u. sono posti a carico della parte resistente, salvo che sussistano specifici motivi.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Sentenza di accoglimento dell'azione di classe

La sentenza che accoglie l'azione di classe ha un contenuto piuttosto articolato; vediamone i punti principali:

  • provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco ministeriale;
  • accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
  • definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
  • stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;
  • dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio (da 60 a 150 giorni) per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
  • nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
  • nomina il rappresentante comune degli aderenti (soggetto che deve possedere i requisiti per la nomina a curatore della crisi d'impresa); il rappresentante comune degli aderenti è espressamente qualificato pubblico ufficiale.

Procedura di adesione

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda (da presentare su modello approvato con decreto ministeriale) nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici. La domanda, che a pena di inammissibilità deve contenere una serie di indicazioni, produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

Al resistente è consentito depositare una memoria contenente le sue difese, nella quale prende posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda.

Il rappresentante comune degli aderenti predispone e comunica agli aderenti e al resistente il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti; il resistente e gli aderenti possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi (nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale); il rappresentante comune apporta quindi le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, il giudice delegato condanna con decreto motivato il resistente a pagare le somme o le cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Con il decreto il giudice delegato condanna inoltre il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo variabile in misura progressiva in ragione del numero dei componenti la classe. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con apposito decreto del Ministro della giustizia.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.

Contro il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale, da presentare entro 30 giorni.

Sul ricorso decide il tribunale in composizione collegiale (del collegio non può far parte il giudice delegato).

Una disciplina dettagliata è dedicata alle ipotesi dell'adempimento spontaneo al decreto da parte del debitore e all'esecuzione forzata collettiva.

Azione inibitoria collettiva

La legge regola inoltre l'azione inibitoria collettiva, con la quale chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può chiedere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. 

Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta sopra indicata sono legittimate a proporre l'azione solo se iscritte nell'elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

LEGGE N. 31/2019 >> SCARICA IL TESTO IN PDF

VADEMECUM CLASS ACTION>> SCARICA IL TESTO IN PDF

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